MOBILIERI SUTRIO. ASSOLUZIONE PIENA

In riferimento alla gara Mobilieri-Tarvisio del Campionato Giovanissimi, riportiamo integralmente le decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente e relatore), dall’avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dal rag. Edoardo Epifani, (componente effettivo) alla presenza dell’avv. Luca De Pauli (componente supplente non consultato ai fini della decisione), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del
rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 12.10.2017 ha assunto all’unanimità la seguente decisione: 

1T/2017-18 DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti della ASD MOBILIERI SUTRIO.
Il Procuratore Federale Interregionale, con raccomandata dd. 28.07.2017, prot. 986/920pfi.16-17MB/GR/pp, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD MOBILIERI SUTRIO per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma 2 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 11 punto 3 dello stesso Codice, in conseguenza del comportamento discriminatorio posto in essere dai suoi sostenitori durante la gara di campionato Carnico Giovanissimi del 30.10.2016 mediante le espressioni “10 sei un negro di merda, 10 sei un figlio di puttana, 10 tornatene sotto l’Equador e continua a mangiar banane, 10 sei uguale a Balotelli cioè una grande testa di cazzo, inequivocabilmente indirizzate al calciatore di colore dell’ASD Tarvisio XY” (le iniziali XY sono di fantasia, a tutela della privacy del calciatore offeso minorenne).

La convocazione . Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 12.10.2017.

Il dibattimento. All’udienza del 12.10.2017 dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Di Lena, Presidente della società deferita.
Le conclusioni Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità della deferita, concludeva formulando la richiesta della sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre all’obbligo di disputare due gare a porte chiuse nel campionato di competenza. Il Presidente sig. Carlo Di Lena concludeva chiedendo il proscioglimento della sua società da
qualsiasi addebito.
 La motivazione. Data la netta distinzione tra Giudici Sportivi e Giudici Federali, attuata dal Codice di Giustizia CONI e dal CGS FIGC, preliminarmente il TFT FVG si pone d’ufficio il problema della propria competenza funzionale a giudicare il caso, giusta il combinato disposto dall’art. 29 CGS FIGC (che al comma 2, conferisce la materia alla competenza del Giudice Sportivo, che è chiamato a decidere “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui Pag. del 7 Comunicato n. 34 all’art. 35”, e non del Giudice Federale quale è il Tribunale Federale Territoriale FVG) e dell’art. 35
CGS FIGC (che al comma 2.1 dispone: I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice Sportivo entro le
ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara). Il TFT FVG, per approfondire la propria analisi, guarda all’Art. 25 CGS CONI rubricato competenza dei Giudici Federali, il quale dispone che “Il Tribunale Federale giudica in primo grado
su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali”. Manca nel CGS FIGC una esplicita norma che disponga in (questi) termini residuali la competenza del Giudice Federale (restando tanto generica la formulazione di cui all’art. 30 co. 3 CGS: “I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale” in quanto riferito ad ogni “azione disciplinare nei confronti di tesserati ex art. 32 ter CGS FIGC), ma il TFT FVG la ritiene richiamata nell’Ordinamento FIGC dall’art. 1 CGS FIGC al comma 2 per cui “Per tutto
quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Nel caso concreto, la vicenda non ha potuto essere affrontata dal Giudice Sportivo per il semplice fatto che il direttore di gara non ne ha fatto cenno a referto, mentre né la Procura federale né un
commissario di campo, che non risulta essere stato designato per l’occasione, hanno trasmesso al Giudice Sportivo un rapporto sul caso “entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara” (cfr art. 35 co. 2 CGS FIGC). Dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al Giudice Sportivo, quindi, parrebbe
“scattare” automatica la competenza residuale del Tribunale Federale su deferimento della Procura Federale, che ne ha avuto notizia da un esposto della società avversaria. Osserva però il TFT FVG che questa impostazione andrebbe a sanare la decadenza della Procura Federale per non aver segnalato il fatto (al GST) “entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara”, il che confligge con i principi del Giusto Processo. Infatti non possiamo dimenticare che la Procura Federale avanti ai Giudici Federali è “parte” a tutti gli effetti, una “parte” che “risulterebbe” favorita in questo caso in quanto alla sua controparte non sarebbe mai stato possibile sanare una decadenza in cui fosse incorsa avanti ai Giudici Sportivi: cfr Art. 36 co. 7 CGS FIGC, per cui “Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza”. Il TFT FVG non può che denunciare questa incoerenza del Codice e ritenere che l’interpretazione
corretta non possa sanare la decadenza di una “parte”. Sarà il Legislatore Sportivo chiamato a coordinare adeguatamente la normativa che, come interpretata, andrebbe a violare l’art. 2 co. 2 CGS CONI: Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri
principi del giusto processo. Dopo aver evidenziato la intervenuta decadenza della Procura Federale nel segnalare il fatto al GST e i conseguenti concreti dubbi sulla ritualità del deferimento al TFT, procedendo comunque oltre per il principio della “ragione più liquida”, che permette di respingere il deferimento sull’analisi di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine logico di una pronuncia (previsto dall’art. 276 cpc), il TFT FVG deve ribadire che l’art. 35 CGS comma 2 specificamente dispone in ordine alle intemperanze del pubblico, dettando quali siano le regole del giudizio: “2.1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono (1) sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, (2) degli eventuali supplementi e (3) delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni…”, il che dà una graduazione alla portata probatoria dell’istruttoria. Preso atto che il referto arbitrale non fa cenno del fatto addebitato ai tifosi della società deferita, il TFT FVG deve dare in primis un significato a tale silenzio (1. sulla base del rapporto degli ufficiali di gara) per poi dare un significato alla verbalizzazione resa dal direttore di gara Pag. del 8 Comunicato n. 34 all’incaricato della Procura Federale, da intendersi quale supplemento di rapporto (2. degli eventuali supplementi), per infine cogliere (3) la pur tardiva relazione della Procura federale. Ebbene, a referto il Direttore di Gara ha verbalizzato che la condotta del pubblico è stata “normale, nulla da segnalare”. Interrogato dal collaboratore della Procura Federale, il Direttore di gara ha dichiarato di aver percepito l’espressione “10 sei eguale a Balotelli”, nonché quella di“mangiabanane”, entrambe dirette inequivocabilmente a XY, ma l’arbitro ha immediatamente voluto puntualizzare tale dichiarazione affermando: “Ricordo di aver ammonito XY r comportamento antisportivo … ho ritenuto che i fatti sopra riportati non meritassero di essere annotati sul referto”. Ed effettivamente risulta agli atti che il calciatore numero 10 abbia tenuto una condotta “particolare” che ha dato spunto a una polemica con il pubblico, e risulta anche che il calciatore in questione abbia addirittura direttamente dialogato con il pubblico. Dovendo dare significato alla descrizione resa dall’arbitro, così, il concetto di “normalità” della condotta del pubblico va riportata ad una “normale” reazione degli spettatori alla condotta
antisportiva del calciatore in oggetto. Una condotta che, proprio perché “normale”, l’arbitro ha ritenuto di non riportare. Sintomatico diventa in proposito proprio lo stesso richiamo fatto dal pubblico al calciatore Balotelli, calciatore di enorme talento che però viene ricordato, più che per le
sue giocate, per l’interrogativo “Why always me?” esibito su una maglietta allorché giocava nella vPremier League, quasi a chiedersi il perché dell’inesplicabile sua compulsione verso atteggiamenti che escono dal sistema. Balotelli veniva “beccato” dal pubblico non perché nero (o non solo perché nero), ma per le sue condotte eccentriche. Non attendibili, perché non spontanee ed evidentemente preordinate, appaiono le affermazioni fotocopia rese al collaboratore della Procura Federale dai calciatori e dirigenti della società ASD
Tarvisio che hanno dato la loro (non richiesta) interpretazione sul perché il pubblico abbia “beccato” proprio il numero 10, nero come nero è altro giocatore che ha partecipato alla medesima gara ma che non ha subito la medesima violenza verbale: è manifestamente privo di pregio affermare, come affermano, che il primo si sia attirato le espressioni infamanti solo perché si esibiva nel gioco in attacco mentre l’altro sia andato esente perché meno visibile giocando in
difesa. Una condotta spontaneamente discriminatoria verso la razza diversa non avrebbe salvato l’altro calciatore di colore, né gli altri calciatori “di varie etnie” che giocano nella ASD Tarvisio. Vero è che il calciatore offeso è stato preso di mira per le sue condotte. Per questo motivo il TFT ritiene che correttamente il direttore di gara abbia ritenuto “normale” che il pubblico si sia infervorato contro il calciatore numero 10: per la sua condotta antisportiva e per aver dialogato con il pubblico stesso, non per il colore della sua pelle. Non è “normale”, invece, che un balordo tra il pubblico abbia etichettato il giovane calciatore in questione come “mangiabanane”. Non è “normale”, perché un essere civile, un uomo degno di tale nome, “di norma” ha la capacità di accorgersi che sta apostrofando in modo né simpatico né originale, ma odioso, violento e becero, un ragazzino nella sua adolescenza.Questo fatto va censurato con forza. Nel concreto della ipotesi portata alla attenzione del TFT FVG, però, l’artefice dell’espressione non potrà essere condannato “direttamente” nell’ambito del nostro Ordinamento sportivo, di cui non fa personalmente parte restandone mero (ed indesiderato) spettatore. Invero solo l’Ordinamento Statale avrebbe modo di impedirgli per il futuro, da subito, di assistere a manifestazioni sportive. Ma per come si sono svolti i fatti, il suo gesto non potrà essere censurato in sede sportiva neppure mediante l’addebito per responsabilità “oggettiva” alla società, giacché le norme federali non lo permettono: art. 11 co. 3 CGS FIGC: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di descriminazione”.

 Ebbene, tutte le dichiarazioni hanno ricordato che sugli spalti c’era una cinquantina di persone. Tutti coloro, di una società e dell’altra, che erano in panchina, distante circa 70/80 metri dagli spalti, dall’altra parte del campo di gioco, non hanno percepito il contenuto di quelle espressioni, che è stato colto solo in campo dai calciatori e dall’arbitro. Pag. del 9 Comunicato n. 34 Il calciatore interessato ha riferito che le espressioni provenissero da un gruppo di 10/15 persone; un suo compagno di squadra ha precisato che quelle grida provenivano da un gruppetto di cui la voce di “uno” di loro era inconfondibile. Anche la madre di un calciatore dell’ASD Tarvisio, pur non tesserata, ha voluto rendere la sua dichiarazione, ed ha precisato di aver visto e sentito “una” persona che gridava come un ossesso nel gruppetto di una decina; la deposizione continua portando agli atti che lo stesso calciatore offeso ha saputo individuare “la” persona che lo aveva insultato, tant’è che a fine gara è andato a chiedere ragione, rispondendo al suo offensore per le rime; secondo un altro calciatore della ASD Tarvisio, le grida sono uscite da 2/3 persone. Non si è trattato, quindi, di cori, ma di grida inconsulte di uno o due balordi, che hanno dato luogo ad una espressione di dimensione limitata nel numero e nello spazio. La percezione reale del fenomeno, quindi, è rimasta veramente molto ridotta, indirizzata in una polemica verbale tra uno o due spettatori e uno dei calciatori, volta a contestare le sue condotte antipatiche e antisportive. È esplosa in un indegno “mangiabanane”, e in qualche altra espressione dello stesso indirizzo, che segnano quale sia il livello della capacità intellettiva dell’autore, ma tali grida, per dimensione e percezione reale del fenomeno, non sono inquadrabili tra le condotte che l’Ordinamento sportivo intende sanzionare come “significativa” espressione di discriminazione” Se l’istruttoria avesse dato un esito di percezione più rilevante della manifestazione di discriminazione, il TFT vuole ricordare, la sanzione “minima” per la società sarebbe stata a rigor di regolamento la ammenda di 1.000 euro.
Concludendo, il TFT FVG seriamente dubita della propria competenza a decidere la presente vertenza, ritenendo di poter affermare la competenza del GST (che avrebbe dovuto scattare a fronte di una tempestiva relazione della Procura Federale) e in ogni caso ritiene che l’Ordinamento Federale non preveda una sanzione per il fatto descritto agli atti, che (come detto) può eventualmente trovare risposta “diretta” unicamente da un Organo Statale, nell’ambito
dell’Ordinamento statale.
 P.Q.M. 
Il T.F.T. – FVG:
– dichiara infondato il deferimento in oggetto e manda assolta la società A.S.D. MOBILIERI SUTRIO. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle
parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
f.to il Presidente e Relatore
Avv. Silvio Franceschinis

 

6 Comments

  • Posted 25 Ottobre 2017 19:14 0Likes
    by Harry

    L’ ho letta quasi tutta, ce mal di cjaf !!!! Alla fine ho capito al di là di tutte le questioni burocratico/legislativie che un po’ di maggiore educazione da parte di chi va in campo e di chi assiste alla gara dalle tribune dovrebbe essere alla base di tutto per evitare episodi analoghi che sono di un livello talmente basso, quasi primitivo da uomini delle caverne ( con tutto il rispetto per i nostri antenati ).

  • Posted 30 Ottobre 2017 13:02 0Likes
    by Maurizio Mesaglio

    Tradotto in parole povere, non si smentiscono i fatti, ma non si decide per un cavillo burocratico, gravissimo che, a commetterlo, sia la Procura Federale. Come dire: hai rubato, ma sei assolto, perchè la pubblica accusa ha sbagliato …. Assurdo

  • Posted 31 Ottobre 2017 08:41 0Likes
    by Harry

    Come spesso, purtroppo, accade, Signor Mesaglio, anche in questo caso si finisce a ….tarallucci e vino !!!!

  • Posted 31 Ottobre 2017 11:11 0Likes
    by Francesco Del stabile

    “Non si è trattato, quindi, di cori, ma di grida inconsulte di uno o due balordi, che hanno dato luogo ad una espressione di dimensione limitata nel numero e nello spazio. La percezione reale del fenomeno, quindi, è rimasta veramente molto ridotta, indirizzata in una polemica verbale tra uno o due spettatori e uno dei calciatori, volta a contestare le sue condotte antipatiche e antisportive”.
    In questo passo l’organo giudicante è entrato nel merito della vicenda. Quindi non si tratta solo di una decisione “di diritto”.
    Vero è che, in ogni caso, chi va a sostenere la propria squadra non dovrebbe mai, dico MAI, insultare avversari e altri supporter.

  • Posted 2 Novembre 2017 11:25 0Likes
    by Carlo Di Lena

    Confermo quanto riportato da Francesco Del Stabile in quanto, al di là delle competenze, si è trattato di un’assoluzione per i motivi riportati. Non voglio entrare nel merito in quanto tutta questa vicenda mi ha estremamente infastidito in primo luogo per come i fatti sono stati riportati e, conseguentemente, per come è stata gestita l’intera procedura. Il fatto poi che anche gli interventi sul sito, nonché sui social siano stati puntualmente verbalizzati dal Procuratore, suggerisco agli appassionati in genere ed ai ns. tesserati in particolare, di porre una adeguata “attenzione” a quello che si scrive nei vari commenti.
    Un saluto.

  • Posted 4 Novembre 2017 17:11 0Likes
    by Mario Crea

    Al di là del “fastidio” sul come i fatti (che tali rimangono e sono incontestabili) mi permetto di suggerire agli appassionati e ai tesserati (tutti) di porre una adeguata attenzione a quello che dite e fate mentre assistite alle partite.
    Suggerire di stare attenti a quello che scrivete su questo sito equivale a dire a un mafioso (ma anche a un pedofilo, a un rapinatore ecc…) di fare pure tutto quello che vuole ma guai a parlarne al telefono o sui social perché potrebbe essere intercettato.
    Un saluto

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